
Cancellazione del volo
Cosa si intende per cancellazione del volo?
La cancellazione del volo, secondo quanto disposto dall’art. 2, lettera l) del Regolamento UE 261/2004, è “la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”.
È legittima la cancellazione del volo?
No. La cancellazione del volo costituisce una pratica illecita posta in essere da alcune Compagnie aeree al fine di accorpare due o più voli che singolarmente non hanno raggiunto un numero di prenotazioni sufficienti a riempire i posti disponibili nell’aeromobile.
A cosa ha diritto il passeggero vittima di cancellazione del volo?
Il passeggero vittima di cancellazione del volo ha diritto – altre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) – ad un rimborso forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato.
Così come previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 261/2004 “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: … omissis … c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”.
Il comma 3 dell’art. 5 del Regolamento UE 261/2004 prevede che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Che cosa è la compensazione pecuniaria?
La compensazione pecuniaria è un ristoro economico, a valere quale risarcimento del danno, a cui ha diritto il viaggiatore vittima di cancellazione del volo.
In caso di cancellazione del volo il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:
Voli all'interno dell'UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte superiori a 1.500 km: 400 EUR
Voli dall'UE a un paese extra UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte da 1.500 a 3.500 km: 400 EUR
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tratte superiori a 3.500 km: 600 EUR
N.B.: Soccorsoalvolo.it verificherà la distanza aerea (da aeroporto a aeroporto) che verrà calcolata utilizzando un’apposita formula aritmetica di conversione delle miglia nautiche in chilometri.
Se la Compagnia aerea propone un volo alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50%.
La compensazione pecuniaria non è dovuta se:
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la cancellazione del volo è dovuta a circostanze straordinarie, ad esempio maltempo;
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la cancellazione del volo è stata comunicata dalla Compagnia aerea almeno 2 settimane prima della data del volo;
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la Compagnia aerea offre al viaggiatore un volo alternativo per la stessa rotta, con condizioni simili al volo originario.