
ECCO LE IPOTESI IN CUI LA COMPAGNIA AEREA È RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL VIAGGIATORE
NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING)
Che cos’è il negato imbarco (overbooking)
Il negato imbarco (overbooking), secondo quanto disposto dall’art. 2, lettera j) del Regolamento UE 261/2004, è “il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”.
È legittimo il negato imbarco (overbooking)
No. Nella maggior parte dei casi, il negato imbarco (overbooking) costituisce una pratica illecita posta in essere da alcune Compagnie aeree che, in talune circostanze (per esempio in prossimità delle festività estive, natalizie o pasquali), accettano più prenotazioni e vendono più biglietti dei posti disponibili negli aeromobili, nella previsione che alcuni passeggeri rinuncino al volo per ragioni del tutto personali. Così facendo le Compagnie aeree si assicurano un maggior profitto, riducendo il rischio di viaggiare con i posti vuoti e, sostanzialmente, vendendo due volte uno stesso biglietto.
Le Compagnie aeree possono negare l’imbarco solo nei rari casi in cui ci siano ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute (perché il passeggero risulta in condizioni di salute non idonee a consentirgli il volo), per ragioni di sicurezza o nei casi in cui la documentazione presentata dal passeggero non sia idonea/regolare.
A cosa ha diritto il passeggero vittima di negato imbarco (overbooking)
Così come previsto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento UE 261/2004 “In caso di negato imbarco … omissis … il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”.
Pertanto il passeggero vittima di negato imbarco (overbooking) ha diritto – altre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) – ad un rimborso forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato.
Che cosa è la compensazione pecuniaria
La compensazione pecuniaria è un ristoro economico, a valere quale risarcimento del danno, a cui ha diritto il viaggiatore vittima di negato imbarco (overbooking).
In caso di negato imbarco (overbooking) il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:
Voli all'interno dell'UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte superiori a 1.500 km: 400 EUR
Voli dall'UE a un paese extra UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte da 1.500 a 3.500 km: 400 EUR
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tratte superiori a 3.500 km: 600 EUR
N.B.: Soccorsoalvolo.it verificherà la distanza aerea (da aeroporto a aeroporto) che verrà calcolata utilizzando un’apposita formula aritmetica di conversione delle miglia nautiche in chilometri.
CANCELLAZIONE DEL VOLO
Cosa si intende per cancellazione del volo
La cancellazione del volo, secondo quanto disposto dall’art. 2, lettera l) del Regolamento UE 261/2004, è “la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”.
È legittima la cancellazione del volo
No. La cancellazione del volo costituisce una pratica illecita posta in essere da alcune Compagnie aeree al fine di accorpare due o più voli che singolarmente non hanno raggiunto un numero di prenotazioni sufficienti a riempire i posti disponibili nell’aeromobile.
A cosa ha diritto il passeggero vittima di cancellazione del volo
Il passeggero vittima di cancellazione del volo ha diritto – altre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) – ad un rimborso forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato.
Così come previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 261/2004 “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: … omissis … c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”.
Il comma 3 dell’art. 5 del Regolamento UE 261/2004 prevede che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Che cosa è la compensazione pecuniaria
La compensazione pecuniaria è un ristoro economico, a valere quale risarcimento del danno, a cui ha diritto il viaggiatore vittima di cancellazione del volo.
In caso di cancellazione del volo il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:
Voli all'interno dell'UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte superiori a 1.500 km: 400 EUR
Voli dall'UE a un paese extra UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte da 1.500 a 3.500 km: 400 EUR
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tratte superiori a 3.500 km: 600 EUR
N.B.: Soccordoalvolo.it verificherà la distanza aerea (da aeroporto a aeroporto) che verrà calcolata utilizzando un’apposita formula aritmetica di conversione delle miglia nautiche in chilometri.
Se la Compagnia aerea propone un volo alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50%.
La compensazione pecuniaria non è dovuta se:
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la cancellazione del volo è dovuta a circostanze straordinarie, ad esempio maltempo;
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la cancellazione del volo è stata comunicata dalla Compagnia aerea almeno 2 settimane prima della data del volo;
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la Compagnia aerea offre al viaggiatore un volo alternativo per la stessa rotta, con condizioni simili al volo originario.
RITARDO DEL VOLO
Cosa si intende per ritardo del volo
Il ritardo del volo è il mancato rispetto dell’orario di partenza dell’aeromobile.
È legittimo il ritardo del volo
No. La Compagnia aerea è contrattualmente obbligata nei confronti dei viaggiatori a rispettare gli orari di partenza, così come comunicati al momento della prenotazione del volo.
A cosa ha diritto il passeggero vittima del ritardo del volo
Il passeggero vittima del ritardo del volo ha diritto – sulla base della distanza chilometrica di percorrenza del volo e della durata del ritardo – alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.).
Infatti, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento UE 261/2004 “1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)”.
La Corte di Giustizia europea del 19 novembre 2009 ha esteso al prolungato ritardo pari o superiore a 3 ore le stesse tutele previste per la cancellazione del volo, con particolare riferimento alla compensazione pecuniaria.
Pertanto il viaggiatore vittima di ritardo del volo pari o superiore a 3 ore ha diritto alla compensazione pecuniaria.
In ogni caso la Carta dei Diritti del Passeggero (sesta versione aggiornata al 2009) stabilisce che i viaggiatori vittime del ritardo del volo hanno diritto innanzitutto a ricevere assistenza, come di seguito indicato:
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pasti e bevande in funziona della durata dell'attesa;
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sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
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trasferimento dall'aeroporto all’albergo e viceversa;
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due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telex o e-mail;
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rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.
Che cosa è la compensazione pecuniaria
La compensazione pecuniaria è un ristoro economico, a valere quale risarcimento del danno, a cui ha diritto il viaggiatore vittima di ritardo del volo pari o superiore a 3 ore.
In caso di ritardo del volo pari o superiore a 3 ore il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:
Voli all'interno dell'UE
-
tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte superiori a 1.500 km: 400 EUR
Voli dall'UE a un paese extra UE
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tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
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tratte da 1.500 a 3.500 km: 400 EUR
-
tratte superiori a 3.500 km: 600 EUR
N.B.: Soccorsoalvolo.it verificherà la distanza aerea (da aeroporto a aeroporto) che verrà calcolata utilizzando un’apposita formula aritmetica di conversione delle miglia nautiche in chilometri.
DANNEGGIAMENTO, RITARDATA CONSEGNA O SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO
Cosa si intende per bagaglio
Per bagaglio si intende la valigia, la borsa e articoli simili opportunamente registrati.
Si tratta, in buona sostanza, degli articoli che il passeggero consegna alla Compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aeromobile, e che, pertanto, non sono nella disponibilità del passeggero durante il viaggio. Detti bagagli sono pesati, etichettati e registrati a cura della Compagnia aerea e identificati da uno scontrino in possesso del viaggiatore generalmente apposto sulla carta d’imbarco e sul bagaglio.
Cosa si intende per danneggiamento, smarrimento e ritardata consegna del bagaglio
Per danneggiamento si intende l’avaria del bagaglio imputabile a fatto e colpa della Compagnia aerea.
Si parla di smarrimento del bagaglio quando il bagaglio non viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report) presso l’Ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti), presente in ogni aeroporto.
Da un punto di vista strettamente giuridico il danneggiamento e lo smarrimento del bagaglio sono eventi dannosi la cui responsabilità, sotto il profilo colposo (negligenza, imperizia o imprudenza), è da attribuirsi al vettore (ovvero alla Compagnia aerea) ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c..
Si parla invece di tardiva consegna del bagaglio quando il bagaglio viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report).
A cosa ha diritto il passeggero vittima del danneggiamento, smarrimento e ritardata consegna del bagaglio
Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno.
Per determinare l’entità del risarcimento, occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e le Compagnie aeree che invece non vi aderiscono.
Nella prima ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 1.164,00, per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito.
Nella seconda ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 19,00 per ogni kg. di bagaglio trasportato, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 388,00.
In ogni caso, sia per i voli nazionali che internazionali, il passeggero può rendere alla Compagnia aerea, al momento del check-in, la cosiddetta “dichiarazione di valore” che consente di elevare il limite di responsabilità del vettore previo pagamento di una tariffa aggiuntiva.
Il risarcimento del danno a seguito di danneggiamento del bagaglio deve essere richiesto alla Compagnia aerea, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio medesimo.