
Negato imbarco - overbooking
Che cos’è il negato imbarco (overbooking)?
Il negato imbarco (overbooking), secondo quanto disposto dall’art. 2, lettera j) del Regolamento UE 261/2004, è “il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”.
È legittimo il negato imbarco (overbooking)?
No. Nella maggior parte dei casi, il negato imbarco (overbooking) costituisce una pratica illecita posta in essere da alcune Compagnie aeree che, in talune circostanze (per esempio in prossimità delle festività estive, natalizie o pasquali), accettano più prenotazioni e vendono più biglietti dei posti disponibili negli aeromobili, nella previsione che alcuni passeggeri rinuncino al volo per ragioni del tutto personali. Così facendo le Compagnie aeree si assicurano un maggior profitto, riducendo il rischio di viaggiare con i posti vuoti e, sostanzialmente, vendendo due volte uno stesso biglietto.
Le Compagnie aeree possono negare l’imbarco solo nei rari casi in cui ci siano ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute (perché il passeggero risulta in condizioni di salute non idonee a consentirgli il volo), per ragioni di sicurezza o nei casi in cui la documentazione presentata dal passeggero non sia idonea/regolare.
A cosa ha diritto il passeggero vittima di negato imbarco (overbooking)?
Così come previsto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento UE 261/2004 “In caso di negato imbarco … omissis … il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”.
Pertanto il passeggero vittima di negato imbarco (overbooking) ha diritto – altre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) – ad un rimborso forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato.
Che cosa è la compensazione pecuniaria?
La compensazione pecuniaria è un ristoro economico, a valere quale risarcimento del danno, a cui ha diritto il viaggiatore vittima di negato imbarco (overbooking).
In caso di negato imbarco (overbooking) il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:
Voli all'interno dell'UE
-
tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
-
tratte superiori a 1.500 km: 400 EUR
Voli dall'UE a un paese extra UE
-
tratte fino a 1.500 km: 250 EUR
-
tratte da 1.500 a 3.500 km: 400 EUR
-
tratte superiori a 3.500 km: 600 EUR
N.B.: Soccorsoalvolo.it verificherà la distanza aerea (da aeroporto a aeroporto) che verrà calcolata utilizzando un’apposita formula aritmetica di conversione delle miglia nautiche in chilometri.