
Danneggiamento, ritardata consegna o smarrimento del bagaglio
Cosa si intende per bagaglio?
Per bagaglio si intende la valigia, la borsa e articoli simili opportunamente registrati.
Si tratta, in buona sostanza, degli articoli che il passeggero consegna alla Compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aeromobile, e che, pertanto, non sono nella disponibilità del passeggero durante il viaggio. Detti bagagli sono pesati, etichettati e registrati a cura della Compagnia aerea e identificati da uno scontrino in possesso del viaggiatore generalmente apposto sulla carta d’imbarco e sul bagaglio.
Cosa si intende per danneggiamento, smarrimento e ritardata consegna del bagaglio?
Per danneggiamento si intende l’avaria del bagaglio imputabile a fatto e colpa della Compagnia aerea.
Si parla di smarrimento del bagaglio quando il bagaglio non viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report) presso l’Ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti), presente in ogni aeroporto.
Da un punto di vista strettamente giuridico il danneggiamento e lo smarrimento del bagaglio sono eventi dannosi la cui responsabilità, sotto il profilo colposo (negligenza, imperizia o imprudenza), è da attribuirsi al vettore (ovvero alla Compagnia aerea) ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c..
Si parla invece di tardiva consegna del bagaglio quando il bagaglio viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report).
A cosa ha diritto il passeggero vittima del danneggiamento, smarrimento e ritardata consegna del bagaglio?
Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno.
Per determinare l’entità del risarcimento, occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e le Compagnie aeree che invece non vi aderiscono.
Nella prima ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 1.164,00, per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito.
Nella seconda ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 19,00 per ogni kg. di bagaglio trasportato, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 388,00.
In ogni caso, sia per i voli nazionali che internazionali, il passeggero può rendere alla Compagnia aerea, al momento del check-in, la cosiddetta “dichiarazione di valore” che consente di elevare il limite di responsabilità del vettore previo pagamento di una tariffa aggiuntiva.
Il risarcimento del danno a seguito di danneggiamento del bagaglio deve essere richiesto alla Compagnia aerea, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio medesimo.